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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) – ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

"Associazione Scientifica Gifted And Talented Education" G.A.T.E.- Italy

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Scientifica Gifted And Talented Education – ITALY A.P.S. (con acronimo G.A.T.E.- ITALY A.P.S.) Associazione riconosciuta Iscritta al n. 82P del Registro Prefettizio delle Persone in data 10 marzo 2015.

L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Quando sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,  la denominazione dell'Associazione sarà Associazione Scientifica Gifted And Talented Education – ITALY A.P.S. E.T.S. (con acronimo G.A.T.E.- ITALY A.P.S. E.T.S.) .

L'Associazione ha sede legale in via Ospedale Civile n. 19  nel Comune di Padova; potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.  Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 5 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6 - (Finalità e attività)

L’Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno ai valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948; alla Convenzione sui diritti del bambino, del ragazzo e dell’adolescente approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, e della Costituzione della Repubblica Italiana, a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. In particolare il presente statuto si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona e fa propria la Raccomandazione n. 1248, Consiglio d’Europa, Strasburgo, del 1994 “I bambini con talento dovrebbero poter beneficiare di condizioni adeguate di insegnamento, capaci di sviluppare completamente le loro potenzialità, nel loro interesse e nell’interesse della società. Nessun Paese si può permettere di sprecare dei talenti, poiché sarebbe proprio uno spreco di risorse umane non identificare in tempo delle potenzialità intellettuali o di altra natura, per le quali sono necessari strumenti adeguati.”

L'Associazione  non ha scopo di lucro neanche indiretto  ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione è senza finalità sindacali, aconfessionale, apolitica, apartitica, e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio dalla pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali. L’Associazione può affiliarsi o federarsi con altre Associazioni, enti e istituzioni scolastiche e universitarie i cui fini siano compatibili con quelli dell'Associazione. Non sono consentite attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione professionale, formazione  continua, e di attività connesse alla diffusione scientifica, editoriale, clinica ed educativa.

Le finalità di GATE ITALY sono:

  1. 1)        garantire a tutti gli studenti il diritto di sviluppare il loro potenziale e il successo formativo;

  2. 2)        garantire alle famiglie e ai loro figli il diritto ad essere accolti e supportati nel delicato compito di educare, creando relazioni familiari stabili ed efficaci;

  3. 3)        sensibilizzare la pubblica opinione in genere sul fenomeno della plusdotazione e sulla differenza dei talenti (qualitativa e quantitativa), in età evolutiva e nell’intero ciclo di vita;

  4. 4)        promuovere studi e ricerche nei diversi ambiti di intervento: rivolti al mondo della scuola, a quello dei servizi socio-sanitari, del mondo accademico nazionale e internazionale;

  5. 5)        sperimentare e validare strumenti didattici per l’alto potenziale cognitivo in grado di aiutare i docenti a rispondere ai bisogni educativi  e sociali dei gifted students;

  6. 6)        formare e aggiornare le competenze dei docenti e dei clinici per rispondere ai bisogni dei gifted students;

  7. 7)        sostenere il potenziale umano promuovendo l’armonico sviluppo della persona attraverso i propri talenti e saperi nell’intero ciclo di vita.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con la pubblica amministrazione anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Per dare attuazione alle finalità indicate GATE ITALY intende svolgere a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, le seguenti macro attività così come individuate dall’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

GATE- Italy per raggiungere le finalità statutarie svolgerà le seguenti attività:

  1. 1)        costituzione del gruppo di lavoro multidisciplinare per la realizzazione della Carta dei diritti internazionale delle bambine e dei bambini ad alto potenziale cognitivo (GIFTED children);

  2. 2)        promozione dell’adozione della Carta dei Diritti dei fanciulli con iperdotazione cognitiva da parte delle istituzioni pubbliche e private nazionali e internazionali;

  3. 3)        Promozione e adozione del Modello Education to Talent da parte del Ministero MIUR nonché delle singole scuole, insegnanti e operatori socio-sanitari ( psicologi, neuropsichiatri dell’età evolutiva, educatori, pedagogisti, ecc).

  4. 4)        istituzione dei comitati: Scientifico, Etico, Scuola e Genitori per sostenere al meglio i giovani talenti, le famiglie nonché il mondo della scuola e del lavoro;

  5. 5)        promozione di attività specifiche di individuazione dei talenti attraverso lo strumento di indagine validato “scopri il talento che c’è in te” rivolto agli studenti di ogni ordine e grado;

  6. 6)        presa in carico del minore e della famiglia per la valorizzazione del potenziale cognitivo attraverso attività clinica e attività socio-educativa, da svolgere sia nelle strutture di GATE sia nelle scuole e in altri sedi opportune;

  7. 7)        formazione e sostegno alle famiglie attraverso opportune attività  come ad esempio: talent coaching, parent training, formazione di gruppi di auto mutuo aiuto ecc., al fine di rafforzare legami sociali fra famiglie che hanno vissuti familiari simili;

  8. 8)        attività di ricerca per comprendere il fenomeno dell’iperdotazione cognitiva nelle sue varie forme, in particolare con indagini qualitative per comprendere le difficoltà emotive e sociali che i gifted students incontrano nella scuola e in famiglia; collaborazione con le istituzioni che si occupano a vario titolo dei minori; contribuzione a programmi di studio e ricerca svolti;

  9. 9)        progetti di potenziamento per il talento rivolti agli studenti per valorizzare i loro talenti nel mondo scolastico e lavorativo;

  10. 10)      progetti formativi, pacchetti di formazione e aggiornamento, nonché, realizzazione di strumenti didattici per aggiornare le competenze dei docenti nell’ambito della plusdotazione e iperdotazione cognitiva;

  11. 11)      offrire a tutte le figure dirigenziali delle Pubbliche amministrazioni (ad esempio MIUR, Uffici Scolastici Regionali e Regioni) un punto di riferimento per supportare le nuove linee di indirizzo e di programmazione;

  12. 12)      realizzare una raccolta quanto più completa possibile della documentazione tecnica e scientifica e divulgativa;

  13. 13)      pubblicare e/o divulgare monografie, documenti, elaborati, pubblicazioni ed ogni altro strumento conoscitivo finalizzato ad azioni educative ed informative, realizzate anche su supporti informatici;

  14. 14)      organizzare congressi ed incontri, corsi di formazione, corsi di perfezionamento e di cultura, partecipare a congressi, convegni e riunioni sui temi attinenti agli scopi dell’Associazione;

  15. 15)      promuovere contatti tra gli operatori, anche stranieri, che a vario titolo si occupano di giftedness;.

  16. 16)      realizzare campagne informative sul fenomeno dell’iperdotazione cognitiva, utilizzando vari linguaggi multimediali, fra i quali: post e news su Facebook, Instagram, Youtube, videoclip, documentari;

  17. 17)      collaborare alla realizzazione di film, sceneggiature, racconti, ecc. al fine di migliorare la conoscenza del fenomeno sensibilizzando l’opinione pubblica e le istituzioni;

  18. 18)      consolidamento della piattaforma informatica MOODLE “Talentgate” nella quale attivare azioni di FAD (formazione a distanza) e di strumenti didattici, ricerca e materiali open source, anche in collegamento con altre piattaforme, rivolta al mondo della scuola e dell'università;

  19. 19)      avviare le procedure per richiedere l'accreditamento per la formazione del personale della scuola presso il MIUR;

L’Associazione opererà utilizzando diverse modalità di finanziamento, anche istituendo Protocolli e/o Convenzioni con la Pubblica Amministrazione, Centri di Ricerca, Università e Fondazioni. Per lo sviluppo delle attività si attiveranno:

 - risorse proprie

- risorse pubbliche,

- donazioni,

- progetti specifici a valere su varie fonti di finanziamento nazionale e internazionale,

- fondazioni bancarie.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’Organo di amministrazione. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 7 – (Risorse economiche)

In conformità a quanto disposto dall'art. 79, comma 5 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) donazioni e lasciti testamentari;

c) contributi di privati, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

 L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle sopra indicate lettere b), c), d) ed e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

ART. 8 – (Patrimonio dell'associazione)

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle risorse economiche indicate all'articolo 6 del presente Statuto, è composto dal fondo di dotazione iniziale pari ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), già depositato nel conto bancario intestato a GATE ITALY "CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.", filiale di Padova, Via Armistizio. Il predetto fondo di dotazione pari ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) è indisponibile per la somma di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) comprensiva della somma destinata a fondo patrimoniale di garanzia.

L'intero patrimonio dell'associazione sarà destinato al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. In nessun caso i proventi delle attività dell'associazione potranno essere divisi fra gli associati, nemmeno in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente investito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 9 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo

del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 10 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e viene approvato dall’assemblea dei soci ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 11 - (Associati, Sezioni e ammissione )

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo dell'associazione. L'associazione non dispone alcuna limitazione con riferimento alle condizioni economiche e non pone discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in alcuna forma, la partecipazione alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Possono chiedere di essere ammessi come associati le persone fisiche, le persone giuridiche ed altre associazioni od Enti, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio di Amministrazione.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
 La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.   Ciascuna quota associativa è personale, non è trasmissibile, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Nel rispetto del principio di democraticità, fanno parte dell’Associazione le seguenti sezioni di associati:

- Soci Ordinari: Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e versando una specifica quota approvata dall’Assemblea dei soci. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

- Soci Sostenitori: Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Ogni associato è tenuto versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’ammissione va richiesta per iscritto; 
è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

Ogni associato è tenuto a versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea dei soci , entro il 31 di GENNAIO di ogni anno.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

- Membri Onorari: Sono membri onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Tali membri non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto in Assemblea dei Soci. Sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

ART. 12 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:

  •     eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

  •     essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  •     essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;

  •     prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

  •     votare in Assemblea dei soci. Nel caso di nuovi soci  hanno diritto di voto purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati Ciascun associato ha diritto ad un voto, e può ricevere una sola delega da parte di altro socio.

  •     di ottenere il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate in nome e per conto dell’Associazione e/o in ogni caso per lo svolgimento di attività o incarichi istituzionali ad essa riconducibili.

e il dovere di:

  •     rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

  •     svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

  •     versare la quota associativa nei tempi e modi richiesti dal Consiglio di Amministrazione e secondo l’importo annualmente stabilito dall’Assemblea dei Soci;

  •     non ricoprire cariche sociali o incarichi in altri enti del terzo settore che si occupano di temi inerenti la plusdotazione e iperdotazione. Il socio e/o l’aspirante socio è tenuto a comunicare entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla nomina a consigliere o  dal conferimento di un incarico (Presidente, Vice-presidente, Tesoriere o Segretario), in altri enti del terzo settore o in altri enti privati che si occupano a vario titolo di iperdotazione cognitiva.

  •     I soci hanno la possibilità di fare formale richiesta al Presidente per richiedere il nulla osta. Il Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda deve esprimere un parere positivo e negativo. Tale parere è insindacabile;

  •     comunicare all'organo amministrativo un indirizzo pec di posta elettronica o in mancanza un indirizzo anagrafico che verrà indicato nel libro degli associati al quale verranno effettuate le comunicazioni previste dal presente statuto o comunque necessarie, con l'onere per l'associato di comunicare eventuali variazioni.

ART. 13 - (Perdita della qualità di socio)

La qualità di associato si perde per:

- decesso;

- recesso: può recedere l'associato che non intende continuare a collaborare alle attività dell’Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente;

- decadenza per morosità: per il mancato pagamento della quota associativa: avviene su presa d’atto del Consiglio di Amministrazione trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine previsto per il versamento della quota sociale annuale e previo invio di 3 (tre) avvisi al socio moroso tramite raccomandata o pec all'indirizzo risultante dal libro degli associati con il preavviso di decadenza, da eventualmente sanare entro 30 (trenta) giorni;

- decadenza per incompatibilità: qualora un socio ricopra cariche sociali o incarichi in altri enti del terzo settore o meno che si occupano di temi inerenti la plusdotazione e iperdotazione, tranne nei casi di parere positivo del consiglio di amministrazione alla luce di collaborazioni per attività statutarie, ai sensi dell’art. 12;

- dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione o al Presidente; tale recesso avrà decorrenza immediata.
 Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

- esclusione: il Consiglio di Amministrazione delibera l’esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L’esclusione può essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'associato commetta gravi infrazioni agli obblighi degli associati, sia causa di disordini e dissidi tra i soci ed in ogni caso quando intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione,  con delibera motivata, che deve essere comunicata al socio escluso a mezzo raccomandata a/r o via P.E.C.  L'associato escluso può impugnare la delibera di esclusione dinanzi all’Assemblea dei Soci che decide sulla impugnazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’istanza. Il parere, in questo caso,  sarà deliberato dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. L’associato escluso ha il diritto di ricorso al Giudice Ordinario.

L'associato receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati. Decade inoltre da ogni carica sociale.

ART. 14 – (Volontari ed attività di volontariato)

L’associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto al comma 4) dell’art.17 del Dlgs n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 15 - (Assicurazione dei volontari)

Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 16 - (Personale retribuito)

L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 17 - (Organi sociali)

Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei Soci

  • Consiglio di Amministrazione

  • Presidente

  • Direttore

  • Comitato Scientifico

  • Comitato Etico

  • Comitato Scuola

  • Comitato Genitori

  • Organo di controllo al verificarsi delle condizioni previste dalla Legge.

ART. 18 - (Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci aventi il diritto al voto.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

ART. 19 - (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  •         determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

  •         ratifica l’entità delle quote sociali annuali  proposte dal Consiglio di Amministrazione;

  •         approva il bilancio di esercizio (preventivo e consuntivo);

  •         nomina il Presidente;

  •         nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

  •         nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  •         delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  •                delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

  •         approva l'eventuale regolamento;

  •         delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

  •         delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 20 - (Validità Assemblee)

L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Sono esclusi dal diritto di voto i Membri Onorari. Ogni socio può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto al voto mentre per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei soci aventi diritto al voto; la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal Direttore o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.
 I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni assunte dall’assemblea impegnano tutti gli associati ancorché contrari, astenuti o assenti.


Ogni associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e di farne copia su richiesta; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea dei soci si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli associati. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 21 - (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea degli associati che ne determina, di volta in volta, il numero dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio di Amministrazione compete inoltre la gestione dell'associazione, con l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente, la predisposizione del bilancio dell'associazione, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea dei soci l'ammontare delle quote annuali dovute dagli associati. Il Consiglio di Amministrazione può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il tesoriere e il segretario e, anche all'esterno, il Direttore. Sarà in facoltà del Consiglio di Amministrazione preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se per qualunque causa vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare avevano riportato il maggior numero di voti. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà di quelli nominati dall'assemblea, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio di Amministrazione si raduna su invito del Presidente o del Direttore ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima, mediante avviso personale. Solo in caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata via posta od a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno nonchè il giorno, l'ora della adunanza e il luogo in cui essa si terrà, cioè presso la sede dell'associazione o in caso di impossibilità per qualunque ragione, in altro luogo collocato all'interno del territorio nazionale.

Per la validità della riunione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o in caso di sua assenza, dal Direttore o da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 22 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea degli associati. Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio di Amministrazione nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:

- predisporre in collaborazione con il Direttore le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;

- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;

- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;

- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;

- predisporre i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Direttore.

 ART. 23 – (Direttore)

Il Direttore provvede a programmare e coordinare le attività, ricerca fondi, supporta operativamente il Consiglio Direttivo e il Presidente, partecipa al Consiglio di Amministrazione. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza in tutte le sue funzioni e poteri. E’ nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore può essere nominato fra i consiglieri e in questo caso la sua attività è a titolo gratuito, saranno riconosciute tutte le spese e rimborsi sostenuti per GATE. Nel caso la nomina del Direttore fosse esterna il Consiglio di Amministrazione provvederà a stabilire obiettivi – azioni e tempi nonchè il relativo compenso.

ART. 24 - (Segretario)

Il Segretario collabora con il Direttore e con il Consiglio di Amministrazione  e ne mette in esecuzione le delibere; agevola e coordina attività e funzionamento degli organi. La carica è gratuita, salvo rimborso spese.

ART. 25 - (Tesoriere)

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con il Direttore e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. La carica è gratuita, salvo rimborso spese.

ART. 26 - (Comitati)

L’Associazione è aperta a tutti i genitori di bambini con iperdotazione cognitiva; l’Associazione è inoltre aperta agli specialisti: medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, logopedisti, educatori, insegnanti, ricercatori che vogliono approfondire il tema della plusdotazione.

GATE Italy accoglie i professionisti e imprenditori che vogliono sostenere concretamente con l’ apporto professionale o economico l’associazione.

Per una ottimale gestione ed organizzazione GATE Italy si articola in quattro Comitati:

Ciascun Comitato rappresenta le aree di intervento definite dallo Statuto. I comitati hanno il compito di indirizzare la programmazione degli interventi pluriennali. I Comitati  supporteranno il Consiglio di Amministrazione nella programmazione delle attività annuali rivolte ai minori, famiglie, docenti e studenti.

I pareri dei comitati sono consultivi e non vincolanti.

1) Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico si compone di almeno 3 membri della comunità scientifica nazionale e internazionale che abbiano curriculum ed interessi affini ai temi dell'associazione. E’ nominato dal Consiglio di amministrazione; 
la nomina è triennale. I nominati possono recedere dalla carica con comunicazione al Direttore o al Presidente. In questo caso saranno nominati i sostituti dal Consiglio di amministrazione. Il Comitato scientifico ha la facoltà di proporre un proprio candidato  quando si elegge il nuovo Consiglio di Amministrazione .

Ha come scopi principali:

1. la promozione di attività di formazione del personale deputato alla identificazione precoce della giftedness in età evolutiva;

2. la diffusione di approcci corretti che seguano i criteri di identificazione e supporto validati e codificati dalla ricerca scientifica internazionale;

3. la promozione di ricerca e di attività scientifiche per accrescere le conoscenze nel campo;

4. l’organizzazione di Congressi Internazionali e partecipazioni a congressi nazionali e internazionali;

5. la promozione di borse di studio e ricerca;

6. la promozione di pubblicazioni scientifiche e divulgative;

7. le linee guida per la programmazione pluriennale.

2) Comitato per la Scuola

Il Comitato per la Scuola è formato da almeno tre membri nominati dal consiglio di amministrazione per la loro funzione nel mondo della scuola e/o della formazione didattica. I membri sono nominati tra i soci; nel caso di particolari esigenze didattiche può essere nominata una persona non socia ma con particolari competenze nel mondo della scuola e / o della didattica. La percentuale di membri esterni e il numero dei soci  deve essere 40/60.

La nomina ha durata triennale. I delegati per la scuola possono recedere dalla carica con comunicazione scritta al Presidente. In questo caso saranno nominati i sostituti dal Consiglio di amministrazione. Il Comitato Scuola ha la facoltà di proporre un proprio candidato quando si elegge il nuovo Consiglio di Amministrazione .

Il Comitato ha lo scopo di collaborare alla promozione di strumenti didattici e di metodologie operative che rispondano maggiormente alle esigenze dei bambini "gifted".

Il Comitato per la Scuola sottopone al Consiglio di amministrazione ogniqualvolta lo ritenga utile dati, proposte, progetti di attività e qualsiasi altro materiale utile per dare supporti agli insegnanti, per cooperare con le autorità scolastiche, per introdurre supporti didattici specifici nella scuola e per giungere, come risultato finale, alla formazione di insegnanti capaci di operare efficacemente con il bambino gifted nel contesto classe.

A suo volta il consiglio di amministrazione interpella il Comitato per la scuola ogni volta lo ritenga necessario.

3) Comitato Genitori

Il Comitato Genitori si compone di tutti i genitori soci di bambini o ragazzi gifted con i seguenti scopi:

- dare voce ai suggerimenti che vengono dal mondo dei genitori

- strutturare le esigenze delle famiglie al fine di  collaborare alla progettazione delle attività dell'associazione

- organizzare un eventuale gruppo di mutuo aiuto di genitori

- collaborare affinché le informazioni alle famiglie siano capillari ed efficaci

- confrontarsi con gli altri comitati e in particolare con il comitato scuola affinché programmazione e attività siano in sinergia tra tutti gli attori dell’associazione

- gestire eventuali reti dei genitori anche social per contribuire all’efficacia dei progetti.

Uno dei consiglieri del consiglio di amministrazione sarà delegato dallo stesso alla rappresentanza del Comitato. La nomina ha durata triennale. Il Comitato Genitori ha la facoltà di proporre un proprio candidato  quando si elegge il nuovo Consiglio Di Amministrazione .

Il Comitato dei Genitori sottopone al consiglio di amministrazione ogniqualvolta lo ritenga utile dati, proposte, progetti di attività e qualsiasi altro materiale utile per programmare al meglio tutte le attività nei confronti dei bambini e ragazzi e in favore dei genitori.

A suo volta il consiglio di amministrazione interpella il Comitato dei genitori ogni volta lo ritenga necessario.

4) Comitato Etico

Il Comitato Etico si compone di almeno 3 membri della comunità scientifica, scolastica, giuridica, etico filosofica e clinica, che abbiano curriculum ed interessi affini ai temi dell'associazione. Il Comitato Etico è un gruppo di studio che si propone come un moderno strumento operativo per affrontare i problemi etici emergenti nella ricerca, nel lavoro, nella pratica professionale connessi all’erogazione dei servizi clinici ed educativi nell’ambito della "Gifteness" e delle pari opportunità. Il Comitato Etico è il promotore della Carta dei diritti dei fanciulli con ipertodazione cognitiva, nonché coordinatore del gruppo di studio della Carta dei Diritti. Il Comitato Etico ha la facoltà di proporre un proprio candidato quando si elegge il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Le Funzioni Principali sono:

- Promuovere l’adozione della carta dei diritti dei fanciulli con iperdotazione cognitiva a livello nazionale e internazionale;

- sensibilizzare il mondo della ricerca, del lavoro, della scuola, il mondo socio-sanitario e l'opinione pubblica al dibattito dell’etica nell’ambito dell’iperdotazione cognitiva;

- favorire la soluzione dei problemi di natura etica;

- svolgere un ruolo formativo;

- sviluppare metodologie per le decisioni di natura etica;

- istruire analisi dei casi con problematiche etiche;

- formulare pareri.

Al Comitato Etico possono richiedere pareri:

- il paziente e/o famigliari;

- professionisti afferenti: al sociale, al sanitario, alla scuola e al lavoro;

- Enti pubblici e/o Istituzioni.

La nomina ha durata triennale. I delegati possono recedere dalla carica con comunicazione al Direttore o al Presidente. In questo caso saranno nominati i sostituti dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato sottopone al Consiglio di amministrazione ogniqualvolta lo ritenga utile dati, proposte, progetti di attività. A suo volta il consiglio di amministrazione interpella il Comitato ogni volta lo ritenga necessario.

ART. 27 - (Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

     ° vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

     ° vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

     ° esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

     ° attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 28 - (Bilancio sociale)

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 20.  In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva  diversa  destinazione imposta dalla legge,  ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art.  9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 - (Domicilio degli associati)

Il domicilio degli associati nei rapporti con l'associazione o tra di loro è quello che risulta dal libro degli associati.

Ai fini della validità delle convocazioni, delle comunicazioni e di quant'altro previsto dal presente statuto e dalla legge, per domicilio si intende la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il Comune di residenza o domicilio o luogo ove viene svolta l'attività lavorativa o l'indirizzo di posta elettronica certificata che devono essere comunicati dall'associato all'organo amministrativo che provvede a trascriverli sul libro degli associati.

 ART. 31 - (Disposizioni finali e transitorie)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to: Pier Antonio Battistella; Elena Bressan (L.S.).

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